Detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si può anzitutto ricordare che la Finanziaria 2008 (art.1, commi 17-19) ha nuovamente prorogato la detrazione del 36% per gli anni 2008, 2009, 2010, alle stesse condizioni già previste:
il limite di spesa di € 48.000,00 deve essere riferito "per unità immobiliare" e il costo della mano d'opera deve essere evidenziato in fattura.
Gli interventi oggetto dell'agevolazione sono riferiti a interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Qualora l'opera sia eseguita su "parti comuni" di "edificio residenziale" (ossia in cui la superficie complessiva delle unità residenziali sia più del 50%), godono della detrazione le spese sostenute per intereventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Si tratta degli interventi di cui all'art. 31 della Legge 457/78, lettere A), B), C), D).
Qualora invece l'opera sia eseguita su "singole unità" (di proprietà esclusiva) che siano "residenziali" e/o su loro "pertinenze", godono della detrazione le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (non sono quindi agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria).
Queste le operazioni da effettuare per usufruire delle DETRAZIONE IRPEF AL 36%:
1. munirsi del modulo "Comunicazione per la Detrazione del 36% ai fini Irpef" (disponibile nella versione aggiornata sul sito www.agenziaentrate.gov.it);
2. produrre:
o se proprietario, le copie delle ricevute ICI (se dovuta) dal 1997 in poi;
o se inquilino, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato e dichiarazione di consenso all'installazione del possessore;
3. compilare in ogni sua parte la "Comunicazione per la Detrazione del 36% ai fini Irpef" a stampatello e a lettere chiare;
4.non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività (DIA) quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo.
5. non bisogna effettuare la comunicazione alla ASL;
6. di comune accordo con il venditore/installatore, che deve essere un'azienda in perfetta regola (operai a posto, contributi a posto, ecc..., pena la decadenza dell'agevolazione), identificare la data di inizio lavori (che deve essere naturalmente a seguire la data di spedizione della Comunicazione);
7. il modulo debitamente compilato, datato e firmato, assieme alla documentazione da allegare, deve essere spedito, prima dell'acquisto, con raccomandata senza avviso di ritorno.
Detrazione del 55% per riqualificazione energetica degli edifici
La Finanziaria 2008 (art.1, commi 20-24,286) ha prorogato anche la detrazione 55%, per il 2008, 2009, 2010 per i costi sostenuti ai fini della riqualificazione energetica degli edifici e riguarda le spese documentate per:
• interventi che limitino il fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento degli edifici (detrazione massima 100mila euro in tre anni);
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima 60mila euro in tre anni);
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri dotati di caldaie a condensazione e conseguente messa a punto del sistema di distribuzione (detrazione massima 30mila euro in tre anni);
• interventi su edifici esistenti, su parti di edifici o unità immobiliari, riguardanti coperture e/o pavimenti, finestre con relativi infissi (detrazione massima 60mila euro in tre anni).
Per usufruire dell'agevolazione fiscale bisogna fare esplicita richiesta all'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre introdotto il principio del "silenzio-rifiuto" in base al quale se entro 30 giorni non si ha risposta favorevole dall'Agenzia delle Entrate NON si potrà fruire del 55% di detrazione.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività di impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI ove dovuta.
Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Si ricorda brevemente che l'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia ai fini IRPEF sia ai fini IRES. Rientrano infatti nel campo soggettivo di applicazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni), le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
L'agevolazione in esame (a differenza della detrazione del 36%, che è limitata agli edifici residenziali) interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi ed in particolare non è cumulabile con il 36%.
Per ulteriori informazioni: http://finanziaria2009.acs.enea.it attivo dal 30/4/2009
Iva del 10%
La Finanziaria 2008 (Legge 24.12.2007 n° 244, art.1, commi 17-19) ha prorogato anche l'agevolazione Iva del 10% per gli anni 2008, 2009, 2010.
Resta l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della mano d'opera, che sussiste, già dal 2007, oltre che per il 36%, anche ai fini dell'Iva al 10% .
Quindi si può affermare che:
• per gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, fino al 2010, si applica il 10% solo se si tratta di immobili abitativi (categoria A, esclusi gli A10) e relative pertinenze (lettere A e B dell'art. 31 L. 457-78)
• per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, se effettuate su immobili non abitativi (ad esempio un A10), si applica invece l'aliquota del 20%
per gli interventi di recupero di cui alle lettere C, D e E dell'art. 31, legge n. 457/78 (ora lettere C, D e F, art. 3 drp n. 380/2001) relative al restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, e per alle cessioni di beni forniti per la realizzazione di tali interventi, si applica il 10% comunque, sia per gli abitativi, sia per gli usi diversi, in quanto, a prescindere dalle proroghe delle Leggi Finanziarie, tale aliquota è già prevista dal Testo Unico Iva ai sensi del n. 127 - quaterdecies della tabella A, parte III°s, allegata al d.p.r. 633/72.
LETTERA C: Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costituitivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.
LETTERA D: Gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che posso portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica;
LETTERA F: interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbano-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

